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83682
IDG731207734
73.12.07734 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
melli g.c.
nota a cass. sez. feriale pen. 21 agosto 1970, n. 1501
Giur. it., an. 123 (1972), fasc. 7, pt. 2, pag. 289-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. sottolinea l' intervenuto mutamento nella giurisprudenza della cassazione con la sentenza annotata la quale ammette la facolta' del giudice istruttore di escludere la contestata recidiva facoltativa, al fine di superare l' obbligatorieta' del mandato di cattura e concedere all' imputato detenuto la liberta' provvisoria ed inoltre precisa che se tale facolta' viene esercitata in sede di sentenza istruttoria, l' esclusione della recidiva deve essere contenuta nel dispositivo, non potendo avvenire "incidenter tantum" al limitato affetto del provvedimento sulla liberta' personale.
art. 277 c.p.c.
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