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83696
IDG731207749
73.12.07749 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pittaro paolo
brevi note sui concetti di mezzi di sussistenza e stato di bisogno in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
nota a cass. sez. 6 pen. 20 gennaio 1970
Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 8, pt. 2, pag. 325-328
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
teorico-sistematico
formale
l' a. ricorda come giurisprudenza e dottrina concordemente affermano che per "mezzi di sussistenza" ex art. 570 codice penale si intendono quei minimi mezzi economici tali da soddisfare le piu' elementari esigenze di vita. con l' affermare che, in linea di massima, ai fini del reato in questione, non puo' considerarsi in stato di bisogno il minore convivente con la madre, quando costei provveda al mantenimento del figlio, essendovi obbligata assieme al padre nella stessa misura, la sentenza annotata, esattamente, a detta dell' a., ravvisa la "ratio" dell' incriminazione ex art. 570 citato, nella esigenza di far si' che il figlio minore consegua, tramite le persone obbligate per legge il necessario per il sostentamento.
art. 570 c.p.
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