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Documento


83698
IDG731207751
73.12.07751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
palazzo francesco carlo
oltraggio, scriminante degli atti arbitrari, aggravante di cui all' art. 61 n. 10 c.p. e attenuante della provocazione
nota a cass. sez. i pen. 20 novembre 1968
Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 8, pt. 2, pag. 341-359
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
l' a. premesse alcune considerazioni sulla "ratio" della scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, afferma che tale scriminante non spiega nessuna efficacia sul reato eventualmente concorrente con quello di oltraggio. l' a. inoltre ritiene che in caso di oltraggio e altro reato concorrente commessi "esclusivamente a causa" dell' eccesso, il primo e' senz' altro scriminato, il secondo mentre non potra' essere aggravato ai sensi dell' art. 61, n. 10 del codice penale dovra' essere attenuato ai sensi dell' art. 62, n. 2 del codice penale; nell' ipotesi invece di oltraggio e altro reato concorrente commessi a causa dell' eccesso "ma anche nell' esercizio legittimo delle funzioni", il primo e' senz' altro scriminato mentre il secondo e' aggravato ai sensi dell' art. 61, n. 10 del codice penale, mentre, nel concorso, le due circostanze aggravante e attenuante summenzionate si equivarranno dovendosi pertanto punire il reato concorrente nella sua forma semplice. si afferma inoltre che gli elementi di struttura dell' attenuante della provocazione sembrano coincidere con quelli della scriminante dell' eccesso arbitrario eccetto che per il particolare grado d' intensita' del turbamento psichico richiesto dall' art. 62, n. 2 del codice penale
art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288 art. 341 c.p.
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