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| IDG731207751 | |
| 73.12.07751 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| palazzo francesco carlo
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| oltraggio, scriminante degli atti arbitrari, aggravante di cui all'
art. 61 n. 10 c.p. e attenuante della provocazione
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| nota a cass. sez. i pen. 20 novembre 1968
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| Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 8, pt. 2, pag. 341-359
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| formale
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| l' a. premesse alcune considerazioni sulla "ratio" della scriminante
della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, afferma
che tale scriminante non spiega nessuna efficacia sul reato
eventualmente concorrente con quello di oltraggio. l' a. inoltre
ritiene che in caso di oltraggio e altro reato concorrente commessi
"esclusivamente a causa" dell' eccesso, il primo e' senz' altro
scriminato, il secondo mentre non potra' essere aggravato ai sensi
dell' art. 61, n. 10 del codice penale dovra' essere attenuato ai
sensi dell' art. 62, n. 2 del codice penale; nell' ipotesi invece di
oltraggio e altro reato concorrente commessi a causa dell' eccesso
"ma anche nell' esercizio legittimo delle funzioni", il primo e'
senz' altro scriminato mentre il secondo e' aggravato ai sensi dell'
art. 61, n. 10 del codice penale, mentre, nel concorso, le due
circostanze aggravante e attenuante summenzionate si equivarranno
dovendosi pertanto punire il reato concorrente nella sua forma
semplice. si afferma inoltre che gli elementi di struttura dell'
attenuante della provocazione sembrano coincidere con quelli della
scriminante dell' eccesso arbitrario eccetto che per il particolare
grado d' intensita' del turbamento psichico richiesto dall' art. 62,
n. 2 del codice penale
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| art. 4 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288
art. 341 c.p.
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