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83821
IDG731207877
73.12.07877 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
finocchiaro francesco
omessa trascrizione dell' atto di matrimonio canonico all' ufficiale dello stato civile e poteri dell' autorita' giudiziaria in ordine alla trascrizione tardiva "post mortem" del vincolo
nota a trib. udine 16 febbraio 1970
Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 4, pt. 1b, pag. 327-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
contro la sentenza annotata l' a. sostiene che non e' possibile trascrivere tardivamente il matrimonio canonico dopo la morte di una delle parti venendo in tal caso a mancare una delle "condizioni" fondamentali richieste dalla legge: l' esistenza in vita di entrambe le parti. inoltre si afferma che la possibilita' di celebrare un matrimonio soltanto religioso e' per i nubendi una facolta' giuridica, espressione del diritto di liberta' religiosa e che a tale tipo di matrimonio non e' applicabile la disciplina di cui all' art. 132 codice civile in campo processuale; inoltre e' criticata l' opinione del tribunale il quale ha ritenuto pregiudiziale di stato rispetto all' accertamento del reato di omissione di atti d' ufficio da parte dell' ufficiale ecclesiastico, la questione relativa alla trascrivibilita' o meno del matrimonio canonico
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