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83832
IDG731207888
73.12.07888 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
a.m.a.
nota a app. bologna 2 dicembre 1969
Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 9, pt. 1b, pag. 841-842
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
divulgativo
formale
l' a. osserva come la soluzione data dalla sentenza annotata secondo la quale non vi e' obbligo di preventiva audizione del debitore da parte del tribunale allorche' si proceda a dichiarazione di fallimento in corso di amministrazione controllata non piu' utilmente continuabile, sembra porsi in contrasto con il principio recentemente affermato dalla corte costituzionale con sentenza 16 luglio 1970 numero 141, secondo cui la mera facolta' del tribunale di ordinare la comparizione del debitore ex art. 15 legge fallimentare, e' viziata da illegittimita' costituzionale
r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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