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83850
IDG731207906
73.12.07906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
taruffo michele
sulla costituzionalita' dell' art. 22 comma 3 della legge fallimentar
nota a ord-trib. napoli 28 ottobre 1970
Giur. it., an. 123 (1971), fasc. 10, pt. 1b, pag. 905-912
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
l' a., precisato che secondo la corretta interpretazione dell' art. 22 comma terzo della legge fallimentare, il tribunale in ogni caso e' tenuto a pronunciare la sentenza dichiarativa di fallimento non potendo valutare neppuse se dopo il provvedimento della corte sussistano ancora i presupposti del fallimento, afferma, contro l' ordinanza annotata, la costituzionalita' del citato articolo sia sotto il profilo dell' art. 101 della costituzione, avendo quest' ultimo voluto escludere che le decisioni del giudice possano essere vincolate da provvedimenti di natura non giurisdizionale esplicanti un' interferenza di ordine gerarchico-burocratico, sia sotto quello dell' art. 3 della costituzione principalmente perche' l' art. 22 citato non introduce una sostanziale diversita' di trattamento del debitore, rispetto all' ipotesi in cui la stessa norma non trova applicazione. l' a. aggiunge che quanto premesso non elide i dubbi da piu' parti avanzati circa l' opportunita' del meccanismo previsto dall' art. 22 che oltre a rappresentare un' anomalia nel nostro ordinamento processuale, puo' dar luogo in concreto ad inconvenienti
art. 22 r.d. 16 marzo 1942 n. 267
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