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Documento


83856
IDG731207912
73.12.07912 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de vita guido
riflessione su alcuni problemi della esecuzione forzata di nave
Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 19-36
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
l' aggiudicatario di una nave non e' tenuto all' osservanza di un contratto di noleggio posto in essere dall' armatore espropriato in quanto la vendita forzata trasferisce all' acquirente solo i diritti che l' espropriato vanta sulla cosa, cio' anche in relazione agli artt. 2915 e 2919 codice civile i crediti per le riparazioni navali godono del privilegio sancito dall' art. 552, i comma codice della navigazione purche' i lavori siano stati effettuati nel porto in cui si trovava la nave al momento dell' inizio della procedura esecutiva ed i lavori fossero strettamente necessari alla conservazione della nave. inoltre tali crediti sono anche garantiti dal privilegio stabilito dall' art. 2756 codice civile per le spese di conservazione e miglioramento dei beni mobili
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