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83859
IDG731207915
73.12.07915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
persico clemente
dieci lustri di applicazione della convenzione internazionale di bruxelles sulla polizza di carico
Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 91-143
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
la convenzione di bruxelles riguarda i trasporti marittimi internazionali con emissione di polizze di carico. l' emittente della polizza si deduce dalla sottoscrizione della polizza. le regole della convenzione si applicano dal momento del caricamento a quello dello scarico. il vettore ha l' obbligo di iniziare il viaggio in tempo ragionevole e di non deviare la rotta od il viaggio salvo le eccezioni previste. le regole della convenzione sono inderogabili e le clausole ad essa contrarie sono nulle. la polizza deve descrivere le cose da trasportare; se il vettore dubita della esattezza delle indicazioni date dal proprietario puo' fare delle riserve. in caso di danno per essere esonerato dalla responsabilita' il vettore dovra' provarne la causa ed il nesso eziologico tra causa e danno. il vettore e' tenuto alla buona navigabilita' della nave nei limiti della ragionevole diligenza. l' ammontare dei danni da risarcire deve stabilirsi in base al valore della merce secondo il prezzo di base o di mercato od in mancanza al valore usuale del luogo di imbarco o di sbarco
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