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| IDG731207915 | |
| 73.12.07915 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| persico clemente
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| dieci lustri di applicazione della convenzione internazionale di
bruxelles sulla polizza di carico
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| Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 91-143
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| casistica
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| la convenzione di bruxelles riguarda i trasporti marittimi
internazionali con emissione di polizze di carico. l' emittente della
polizza si deduce dalla sottoscrizione della polizza. le regole della
convenzione si applicano dal momento del caricamento a quello dello
scarico. il vettore ha l' obbligo di iniziare il viaggio in tempo
ragionevole e di non deviare la rotta od il viaggio salvo le
eccezioni previste. le regole della convenzione sono inderogabili e
le clausole ad essa contrarie sono nulle. la polizza deve descrivere
le cose da trasportare; se il vettore dubita della esattezza delle
indicazioni date dal proprietario puo' fare delle riserve. in caso di
danno per essere esonerato dalla responsabilita' il vettore dovra'
provarne la causa ed il nesso eziologico tra causa e danno. il
vettore e' tenuto alla buona navigabilita' della nave nei limiti
della ragionevole diligenza. l' ammontare dei danni da risarcire deve
stabilirsi in base al valore della merce secondo il prezzo di base o
di mercato od in mancanza al valore usuale del luogo di imbarco o di
sbarco
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