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83880
IDG731207936
73.12.07936 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
albano raffaele
la convenzione di bruxelles del 1971 sul trasporto marittimo di sostanze nucleari con particolare riguardo alla regolamentazione dei danni causati alla nave vettrice
Riv. dir. nav., an. 27 (1971), fasc. 3-4, pt. 1, pag. 300-306
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
casistica
quando l' esercente dell' impianto nucleare, ai sensi dell' art. 2 della convenzione di bruxelles, e' esonerato da responsabilita' per i danni subiti dal mezzo di trasporto con lui e' esonerato ogni altro soggetto che potrebbe essere reso responsabile. peraltro, quando nulla e' disposto dalla legislazione interna, tale disposizione della convenzione di bruxelles, opera solo quando al caso di specie si applichi la convenzione di parigi e non anche quando si applichi quella di vienna
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