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83903
IDG731207960
73.12.07960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allegri vincenzo
l' azione di responsabilita' della societa' per azioni verso gli amministratori e le scelte del legislatore
Riv. soc., an. 16 (1971), fasc. 2, pag. 302-335
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
l' a. osserva come sia un principio fondamentale della disciplina italiana della societa' per azioni la competenza esclusiva dell' assemblea a decidere di iniziare l' azione sociale di responsabilita' verso gli amministratori e che infatti nelle ipotesi di denunce al collegio sindacale e al tribunale, regolate dagli artt. 2408 e 2409 del codice civile e' esclusa l' azione minoritaria diretta ponendosi fra la minoranza e la decisione di agire in responsabilita' contro gli amministratori, un diaframma costituito dalla necessita' di una decisione dell' assemblea o dalla valutazione dell' amministratore giudiziario. quest' ultimo costituisce un limite di applicazione al principio fondamentale succitato. tale principio costituisce specificazione del piu' generale principio di maggioranza il quale nell' ipotesi prevista dall' art. 2409 del codice civile non e' in grado di funzionare. proprio tale impossibilita' di funzionamento crea la necessita' di nominare l' amministratore giudiziario. deroghe al principio di cui e' questione sono invece stabilite "ex lege" per il curatore o il commissario liquidatore che nell' ambito della procedura concorsuale agiscono in base all' art. 2393 del codice civile esercitando a tutti gli effetti l' azione della societa'. non costituisce deroga invece l' azione esrcitata dai creditori ex art. 2394, non essendo essa azione sociale.
art. 2393 c.c. art. 2408 c.c. art. 2409 c.c.
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