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| IDG731207960 | |
| 73.12.07960 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| allegri vincenzo
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| l' azione di responsabilita' della societa' per azioni verso gli
amministratori e le scelte del legislatore
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| Riv. soc., an. 16 (1971), fasc. 2, pag. 302-335
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| pratico
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| formale
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| l' a. osserva come sia un principio fondamentale della disciplina
italiana della societa' per azioni la competenza esclusiva dell'
assemblea a decidere di iniziare l' azione sociale di responsabilita'
verso gli amministratori e che infatti nelle ipotesi di denunce al
collegio sindacale e al tribunale, regolate dagli artt. 2408 e 2409
del codice civile e' esclusa l' azione minoritaria diretta ponendosi
fra la minoranza e la decisione di agire in responsabilita' contro
gli amministratori, un diaframma costituito dalla necessita' di una
decisione dell' assemblea o dalla valutazione dell' amministratore
giudiziario. quest' ultimo costituisce un limite di applicazione al
principio fondamentale succitato. tale principio costituisce
specificazione del piu' generale principio di maggioranza il quale
nell' ipotesi prevista dall' art. 2409 del codice civile non e' in
grado di funzionare. proprio tale impossibilita' di funzionamento
crea la necessita' di nominare l' amministratore giudiziario. deroghe
al principio di cui e' questione sono invece stabilite "ex lege" per
il curatore o il commissario liquidatore che nell' ambito della
procedura concorsuale agiscono in base all' art. 2393 del codice
civile esercitando a tutti gli effetti l' azione della societa'. non
costituisce deroga invece l' azione esrcitata dai creditori ex art.
2394, non essendo essa azione sociale.
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| art. 2393 c.c.
art. 2408 c.c.
art. 2409 c.c.
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