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84164
IDG731208232
73.12.08232 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
taruffo michele
sull' audizione del debitore prima della dichiarazione di fallimento
trib. milano 13 ottobre 1970
Riv. dir. proc., s. 2, an. 26 (1971), fasc. 3, pag. 519-527
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
premesso che l' art. 15 legge fallimentare, nella interpretazione datavi dalla corte costituzionale, prevede che il debitore ha il diritto di essere sentito in limine alla procedura fallimentare, l' a. non concorda con la tesi seguita nel provvedimento annotato. sostiene infatti che, nella specie, la convocazione del debitore, nei modi opportuni, spetta non al creditore, ma al tribunale stesso.
art. 14 l. fall. art. 15 l. fall. art. 672 comma 4 c.p.c.
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