| l' a. esamina due casi che hanno riproposto all' attenzione la
polemica anticoncordataria, il primo si e' verificato allorche' il
sostituto procuratore della corte di appello nel corso dell' esame
per rendere esecutiva la sentenza di nullita' pronunciata dal
tribunale ecclesiastico, si e' accorto che durante il processo
ecclesiastico i coniugi si erano accusati di veri e propri reati
perseguibili di ufficio. l' a. osserva che per quanto concerne la
dichiarazione di nullita' la commissione di reato e' irrilevante, sia
per l' ordinamento canonico che per lo stato, cio' non toglie che il
magistrato, che nel corso del controllo meramente formale alla
sentenza di nullita' ecclesiastica sia venuto a conoscenza di tali
reati, trasmetta gli atti al magistrato competente, ma cio' non
pregiudica la esecutivita' della sentenza di nullita'. l' a.
ribadisce come il controllo della corte di appello sia meramente
formale. l' esecutivita' della sentenza di annullamento e'
automatico, e non puo' essere accostata alla delibazione di una
sentenza straniera. l' opposizione di uno o entrambi i coniugi all'
esecutivita' e' inammissibile, infatti qualora si ammettesse la
possibilita' di opporsi davanti alla corte di appello si creerebbe la
situazione paradossale di due persone che tornate libere per la
chiesa, continuerebbero invece per lo stato ad essere unite da
matrimonio religioso. in tal modo, conclude l' a., si svuoterebbe del
tutto l' articolo 34 del concordato.
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