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85642
IDG740600032
74.06.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
masini paoletti maria
sulla natura e legittimita' della rappresentanza nella famiglia agricola
ord. pret. pietrasanta 15 ottobre 1970
Riv. dir. agr., an. 50 (1971), fasc. 2, pt. 2, pag. 97-113
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
divulgativo-compilativo, pratico
analitico-induttiva, comparatistica
l' a. esamina la fondatezza dei motivi addotti dal pretore di pietrasanta nell' ordinanza che ha portato davanti al giudice costituzionale gli artt. 2141, 2142, 2150 codice civile e l' art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756 relativi alla disciplina della famiglia colonica. circa l' eccezione di incostituzionalita' sollevata nei confronti dell' art. 24, che garantisce a ciascuno "la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", l' a. ritiene che la censura secondo la quale ai membri della famiglia colonica sarebbe perfino tolta la facolta' di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi relativi al rapporto di mezzadria dimentichi che la tutela giurisdizionale "de qua" si realizza attraverso la rappresentanza processuale attribuita al mezzadro. quanto all' eccezione di incostituzionalita' degli artt. 2142 codice civile e 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756 il summenzionato pretore mostra, secondo il nostro, di non aver compreso che l' art. 2142 e' da considerare sostituito dal precitato art. 7 della legge 756. quanto infine alla lamentata violazione degli artt. 2, 3 e 29 costituzione, l' a. osserva, in rapporto all' art. 2 costituzione, che non e' vero che ai membri della famiglia colonica nessun diritto sia riconosciuto per cio' che riguarda il proprio rapporto di lavoro, in quanto al capo della famiglia non e' lecito risolvere il contratto di mezzadria, se non nei limiti in cui cio' corrisponde all' interesse e all' utilita' del gruppo; in rapporto all' art. 29, che il problema della lesa eguaglianza giuridica e morale deve impostarsi tenendo presente che la diversa distribuzione dei poteri nell' ambito della famiglia persegue il fine di assicurare l' unita' della famiglia; in relazione all' art. 3 costituzione, che il decentramento di funzioni nella famiglia rurale si impone a favore di tutti i membr
art. 2141 c.c. art. 2142 c.c. art. 2150 c.c. art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756 art. 8 disp. prel. c.c. art. 174 c.c. art. 226 c.c. art. 1394 c.c. art. 24 cost. art. 4 cost. art. 16 cost. art. 2 cost. art. 3 cost. art. 29 cost. art. 2287 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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