Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


85645
IDG740600036
74.06.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grementier valerio
concorrenza e politica agricola nelle comunita' europee. prospettive per gli anni '70
comunicaz. presentata al convegno su "la concorrenza nella comunita' economica europea", organizzato a torino dalla fondazione giovanni agnelli il 19 febbraio 1971
Riv. dir. agr., an. 50 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 245-249
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
divulgativo-compilativo
ideologico-politica, esegetica
l' a. osserva che fin dall' inizio, per l' agricoltura, si e' derogato ai principi liberistici che sembravano costituire i cardini basilari della comunita' europea. una deroga esplicita alle norme generali del trattato in materia di concorrenza (artt. 85-94) e' contemplata dall' art. 42 del trattato, secondo cui le predette norme sulla concorrenza non sono applicabili di diritto alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, ma sono applicabili solo se siano recepite in una decisione del consiglio e vengano a far parte della politica agricola comune, con riguardo alla concorrenza il regolamento del 4 aprile 1962, n. 26, dispone che gli artt. da 85 a 90 del trattato, i quali vietano gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate e lo sfruttamento abusivo di posizione dominante, sono applicabili anche in agricoltura, ma con due eccezioni: restano in vigore quegli accordi, decisioni o pratiche che facciano parte di un' organizzazione nazionale di mercato o siano necessarie per il conseguimento delle finalita' della politica agricola comune. in materia di dumping viene dal regolamento reso applicabile il primo paragrafo dell' art. 91, che, in caso di dumping, riconosce alla commissione della comunita' il potere di fare raccomandazioni all' autore di tali pratiche per porvi termine, resta lecita l' imposizione di una tassa di compensazione per controbattere il dumping esercitato nell' ambito di una organizzazione nazionale di mercato. circa gli aiuti concessi dagli stati, il regolamento sopra citato rende applicabili il primo e il terzo paragrafo dell' art. 93 del trattato, che autorizzano la commissione ad esaminare i regimi di aiuti esistenti e quelli progettati, a presentare le sue osservazioni ed a proporre correttivi.
reg. 4 aprile 1962, n. 24 del consiglio delle comunita' europee reg. 92/63 del consiglio delle comunita' europee, in g.u.c.e., n. 125, del 17 agosto 1963, n. 2239 d.p.r. 29 dicembre 1965, n. 1707 art. 42 tr. c.e.e. art. 85 tr. c.e.e. art. 86 tr. c.e.e. art. 87 tr. c.e.e. art. 88 tr. c.e.e. art. 89 tr. c.e.e. art. 91 tr. c.e.e. art. 92 tr. c.e.e. art. 93 tr. c.e.e. art. 94 tr. c.e.e. reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26 art. 39 tr. c.e.e. art. i reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26 art. 2 par. i reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26 art. 3 par. i reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26 art. 3 par. 22 reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26 art. 4 reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati