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| IDG740600036 | |
| 74.06.00036 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| grementier valerio
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| concorrenza e politica agricola nelle comunita' europee. prospettive
per gli anni '70
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| comunicaz. presentata al convegno su "la concorrenza nella comunita'
economica europea", organizzato a torino dalla fondazione giovanni
agnelli il 19 febbraio 1971
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| Riv. dir. agr., an. 50 (1971), fasc. 2, pt. 1, pag. 245-249
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| divulgativo-compilativo
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| ideologico-politica, esegetica
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| l' a. osserva che fin dall' inizio, per l' agricoltura, si e'
derogato ai principi liberistici che sembravano costituire i cardini
basilari della comunita' europea. una deroga esplicita alle norme
generali del trattato in materia di concorrenza (artt. 85-94) e'
contemplata dall' art. 42 del trattato, secondo cui le predette norme
sulla concorrenza non sono applicabili di diritto alla produzione e
al commercio dei prodotti agricoli, ma sono applicabili solo se siano
recepite in una decisione del consiglio e vengano a far parte della
politica agricola comune, con riguardo alla concorrenza il
regolamento del 4 aprile 1962, n. 26, dispone che gli artt. da 85 a
90 del trattato, i quali vietano gli accordi fra imprese, le
decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate e lo
sfruttamento abusivo di posizione dominante, sono applicabili anche
in agricoltura, ma con due eccezioni: restano in vigore quegli
accordi, decisioni o pratiche che facciano parte di un'
organizzazione nazionale di mercato o siano necessarie per il
conseguimento delle finalita' della politica agricola comune. in
materia di dumping viene dal regolamento reso applicabile il primo
paragrafo dell' art. 91, che, in caso di dumping, riconosce alla
commissione della comunita' il potere di fare raccomandazioni all'
autore di tali pratiche per porvi termine, resta lecita l'
imposizione di una tassa di compensazione per controbattere il
dumping esercitato nell' ambito di una organizzazione nazionale di
mercato. circa gli aiuti concessi dagli stati, il regolamento sopra
citato rende applicabili il primo e il terzo paragrafo dell' art. 93
del trattato, che autorizzano la commissione ad esaminare i regimi di
aiuti esistenti e quelli progettati, a presentare le sue osservazioni
ed a proporre correttivi.
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| reg. 4 aprile 1962, n. 24 del consiglio delle comunita' europee
reg. 92/63 del consiglio delle comunita' europee, in g.u.c.e., n.
125, del 17 agosto 1963, n. 2239
d.p.r. 29 dicembre 1965, n. 1707
art. 42 tr. c.e.e.
art. 85 tr. c.e.e.
art. 86 tr. c.e.e.
art. 87 tr. c.e.e.
art. 88 tr. c.e.e.
art. 89 tr. c.e.e.
art. 91 tr. c.e.e.
art. 92 tr. c.e.e.
art. 93 tr. c.e.e.
art. 94 tr. c.e.e.
reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
art. 39 tr. c.e.e.
art. i reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
art. 2 par. i reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
art. 3 par. i reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
art. 3 par. 22 reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
art. 4 reg. c.e.e. 4 aprile 1962, n. 26
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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