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86082
IDG741000237
74.10.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grandi stefano
riforma tributaria: il giudizio sulla "inattendibilita'" del bilancio
artt. 119, 120, 252 t.u. imp. dir.
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 173-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. pone in evidenza nel testo unico delle imposte dirette un contrasto con lo spirito e la struttura del sistema di tassazione in base a bilancio. la legge, elencando i casi in cui l' ufficio puo' procedere ad accertamento induttivo nei confronti dei soggetti tassabili in base a bilancio, prevede quello in cui si debba "ritenere" il bilancio inattendibile a causa di determinate irregolarita'. secondo l' a., si introduce un elemento soggettivo ed arbitrario nella valutazione delle conseguenze che esse hanno nei confronti del bilancio, poiche' chi puo' ritenere inattendibile il bilancio e' il funzionario procedente, organo di parte che si vede attribuito un potere ampiamente discrezionale. la norma desta perplessita' anche perche' nei casi suddetti vieta il concordato e quindi il contribuente non ha la possibilita', perlomeno immediata, di reagire e difendersi. l' a. ritiene che la norma in oggetto possa ricevere razionale ed equa applicazione solo riferendo le ipotesi che disciplina alla figura criminosa della frode fiscale. cosi' il funzionario dovrebbe astenersi dal procedere alla dichiarazione d' inattendibilita' del bilancio ed alla contestuale denuncia del contribuente, quando abbia fondati dubbi sulla dolosita' della sua condotta.
art. 10 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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