| 86082 | |
| IDG741000237 | |
| 74.10.00237 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| grandi stefano
| |
| riforma tributaria: il giudizio sulla "inattendibilita'" del bilancio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| artt. 119, 120, 252 t.u. imp. dir.
| |
| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 173-176
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. pone in evidenza nel testo unico delle imposte dirette un
contrasto con lo spirito e la struttura del sistema di tassazione in
base a bilancio. la legge, elencando i casi in cui l' ufficio puo'
procedere ad accertamento induttivo nei confronti dei soggetti
tassabili in base a bilancio, prevede quello in cui si debba
"ritenere" il bilancio inattendibile a causa di determinate
irregolarita'. secondo l' a., si introduce un elemento soggettivo ed
arbitrario nella valutazione delle conseguenze che esse hanno nei
confronti del bilancio, poiche' chi puo' ritenere inattendibile il
bilancio e' il funzionario procedente, organo di parte che si vede
attribuito un potere ampiamente discrezionale. la norma desta
perplessita' anche perche' nei casi suddetti vieta il concordato e
quindi il contribuente non ha la possibilita', perlomeno immediata,
di reagire e difendersi. l' a. ritiene che la norma in oggetto possa
ricevere razionale ed equa applicazione solo riferendo le ipotesi che
disciplina alla figura criminosa della frode fiscale. cosi' il
funzionario dovrebbe astenersi dal procedere alla dichiarazione d'
inattendibilita' del bilancio ed alla contestuale denuncia del
contribuente, quando abbia fondati dubbi sulla dolosita' della sua
condotta.
| |
| art. 10 l. 9 ottobre 1971, n. 825
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |