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Documento


86089
IDG741000244
74.10.00244 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. iii pen. i marzo 1971, n. 1503
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 214-215
l' a. concorda con la suprema corte nel ritenere che, potendo l' azione penale aver corso solo dopo la definizione dell' accertamento dell' imposta, il giudice penale non possa procedere ad una valutazione della materia imponibile difforme dalle risultanze dell' accertamento definitivo.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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