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| IDG741000255 | |
| 74.10.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cons. stato sez. iv 9 febbraio 1971, n. 90
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 228-229
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| l' a. esamina la fattispecie della duplice applicazione dell' imposta
di famiglia a carico di un contribuente che si trasferisca da un
comune ad un altro. condividendo la tesi del consiglio di stato,
ritiene che secondo il testo dell' art. 289 del testo unico della
finanza locale, anteriore alla modifica apportata con legge 18 maggio
1967, n. 388, l' adire, contro la duplicazione d' imposta, della
giunta provinciale amministrativa o del ministro per le finanze fosse
facoltativo, potendo il contribuente limitare la controversia nei
riguardi di uno solo dei comuni impositori, seguendo l' ordinario
procedimento contenzioso (ma rischiando di vedere confermata la
legittimazione del comune all' applicazione del tributo e di dover
subire un' eventuale duplicazione). conclude nel senso che la giunta
provinciale amministrativa nel caso in esame ha erroneamente sospeso
la pronuncia e rimesso il contribuente in termini per ricorrere al
ministro per le finanze ed illegittimamente quest' ultimo ha
considerato ricevibile il ricorso per la duplicazione, propostogli
oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell' atto che
concretava la duplice imposizione.
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| art. 289 t.u. fin. loc.
art. 52 l. 2 luglio 1952, n. 703
art. 3 l. 18 maggio 1967, n. 388
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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