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86100
IDG741000255
74.10.00255 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cons. stato sez. iv 9 febbraio 1971, n. 90
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 3 (15 febbraio), pag. 228-229
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. esamina la fattispecie della duplice applicazione dell' imposta di famiglia a carico di un contribuente che si trasferisca da un comune ad un altro. condividendo la tesi del consiglio di stato, ritiene che secondo il testo dell' art. 289 del testo unico della finanza locale, anteriore alla modifica apportata con legge 18 maggio 1967, n. 388, l' adire, contro la duplicazione d' imposta, della giunta provinciale amministrativa o del ministro per le finanze fosse facoltativo, potendo il contribuente limitare la controversia nei riguardi di uno solo dei comuni impositori, seguendo l' ordinario procedimento contenzioso (ma rischiando di vedere confermata la legittimazione del comune all' applicazione del tributo e di dover subire un' eventuale duplicazione). conclude nel senso che la giunta provinciale amministrativa nel caso in esame ha erroneamente sospeso la pronuncia e rimesso il contribuente in termini per ricorrere al ministro per le finanze ed illegittimamente quest' ultimo ha considerato ricevibile il ricorso per la duplicazione, propostogli oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell' atto che concretava la duplice imposizione.
art. 289 t.u. fin. loc. art. 52 l. 2 luglio 1952, n. 703 art. 3 l. 18 maggio 1967, n. 388
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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