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86122
IDG741000277
74.10.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a c. cost. 28 dicembre 1971, n. 210
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 318
in senso conforme alla pronuncia della corte costituzionale, l' a. ritiene che l' art. 23 della costituzione riguardi l' obbligazione tributaria e non le garanzie che la legge accorda per il suo soddisfacimento e che pertanto non contrasti con la costituzione la norma in base alla quale il credito dello stato per l' intero ammontare dell' imposta straordinaria sul patrimonio ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente al 29 marzo 1947. quanto alla facolta' concessa all' intendente di finanza di escludere dal privilegio alcuni immobili, l' a. critica il richiamo alle norme civilistiche in tema di solidarieta' passiva, giacche', nel caso in esame, il coobbligato solidale non puo' rivalersi verso gli acquirenti degli immobili esclusi dal privilegio. concorda infine con la corte costituzionale nell' escludere che dalla norma che prescrive il segreto d' ufficio possa derivare l' occultamento del privilegio speciale.
art. 23 cost. art. 65 d.p.r. 9 maggio 1950, n. 203 art. 68 d.p.r. 9 maggio 1950, n. 203
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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