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Documento


86125
IDG741000280
74.10.00280 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. ii 13 ottobre 1971, n. 7952
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 321-322
aderendo al pensiero della commissione centrale, l' a. afferma che, anche in caso di esercizio provvisorio dell' azienda del fallito da parte del curatore debitamente autorizzato, soggetto d' imposta resta la societa', rappresentata dal curatore fallimentare. secondo l' a., poiche' nessuna norma dispensa il curatore dall' osservanza delle norme civilistiche e fiscali riguardanti la tenuta dei registri contabili, l' omissione delle formalita' relative alla registrazione di ammortamenti e compensi a terzi ne comporta l' indetraibilita'.
art. 43 t.u. imp. dir. art. 44 t.u. imp. dir. art. 109 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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