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Documento


86136
IDG741000291
74.10.00291 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. b trib. loc. 14 aprile 1970, n. 4020
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 331
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
concordando con la commissione centrale, l' a. ritiene che la disposizione relativa alle imposte dirette secondo cui per la trattazione di questioni inerenti al rapporto tributario il contribuente puo' essere rappresentato in virtu' di delega speciale, riguardi solo il conferimento della rappresentanza processuale e non operi invece per l' ipotesi in cui il mandato attribuisca al rappresentante il potere di compiere attivita' direttamente imputabili al contribuente. secondo l' a. la norma trova applicazione anche nel campo del contenzioso dei tributi locali. sostiene che nel caso di rappresentanza processuale il mandatario non deve necessariamente appartenere ad una delle categorie legittimate all' esercizio della rappresentanza in materia tributaria.
art. 12 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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