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Documento


86137
IDG741000292
74.10.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. b trib. loc. 24 febbraio 1970, n. 2176
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 332
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. giudica ovvio il principio, affermato dalla commissione centrale, secondo cui nel caso di area acquistata per atto tra vivi successivamente alla data di riferimento fissata dal comune al i gennaio 1953, ai fini dell' imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili deve assumersi come valore iniziale quello di mercato alla data di acquisto, cioe' quello definito per l' imposta di registro, non essendo applicabile la valutazione cosiddetta automatica. secondo l' a. la decisione annotata e' interessante perche' il comune ha proposto il ricorso volto all' applicabilita' del valore automatico, che nella specie era evidentemente superiore a quello di mercato all' epoca dell' acquisto, determinato ai fini dell' imposta di registro e piu' sfavorevole al contribuente. l' a. ne desume un profilo di incostituzionalita' dell' imposta.
art. 1 l. 5 marzo 1963, n. 246
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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