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Documento


86143
IDG741000298
74.10.00298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. viii 14 gennaio 1971, n. 255
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 4 (28 febbraio), pag. 343-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
accogliendo la tesi della commissione centrale, l' a. sostiene che la registrazione dell' atto operativo della consolidazione dell' usufrutto alla nuda proprieta' non puo' sostituire la denuncia, che devono fare obbligatoriamente gli usufruttuari, allo stesso ufficio presso cui fu registrato l' atto che opero' il distacco. secondo l' a., nel caso di omessa denuncia, il diritto della finanza all' imposta sulla consolidazione si prescrive nel termine ventennale.
art. 79 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 86 r.d. 30 dicembre 1923, n. oil. art. 90 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 138 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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