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86175
IDG741000535
74.10.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a comm. centr. sez. i 28 ottobre 1971, n. 8598
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 5 (15 marzo), pag. 418-419
criticando l' interpretazione della commissione centrale, l' a. sostiene che l' art. 123 del testo unico delle imposte dirette va inteso nel senso che, in caso di omessa dichiarazione, per il relativo periodo d' imposta si iscrivera' a ruolo il reddito accertato per l' anno precedente e non nel senso che si richieda l' avvenuta iscrizione a ruolo del reddito del periodo precedente. l' a. precisa che se esiste gia' un reddito iscritto, la successiva iscrizione a ruolo deve aver luogo entro il termine previsto dal primo comma dell' art. 180 del testo unico citato; in caso di rettifica del reddito, l' iscrizione per il maggior reddito dovra' aver luogo entro il termine stabilito dal secondo comma dell' articolo citato. l' a. osserva infine che l' art. 123 citato non riguarda la determinazione del reddito, cioe' l' accertamento, ma l' imposta dovuta, cioe' la riscossione per il periodo d' imposta considerato.
art. 123 t.u. imp. dir. art. 180 t.u. imp. dir.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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