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Documento


86189
IDG741000549
74.10.00549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 10 novembre 1971, n. 3184
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 5 (15 marzo), pag. 440-441
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
concordando con la cassazione, l' a. ritiene che qualora non venga seguita la normale procedura di liquidazione della societa' prevista dal codice civile e si effettui la diretta assegnazione ai soci delle attivita' sociali con contemporaneo accollo dei debiti da parte dei soci, sia legittimo ragguagliare la quota di diritto spettante all' assegnatario alla quota di partecipazione al capitale sociale ed applicare pertanto al conguaglio o maggior assegno la tassa di trasferimento e non la tassa graduale. l' a. precisa che se invece si segue la normale procedura di liquidazione, la quota va calcolata con riferimento al patrimonio sociale netto, cioe' al saldo tra attivita' e passivita' sociali. l' a. sostiene che anche le societa' personali devono sottostare al procedimento di liquidazione previsto dalla legge ed esclude che altre forme siano atte a raggiungere lo scopo della definitiva estinzione delle societa' commerciali.
art. 48 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 88 tar. all. a r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 art. 2350 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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