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| IDG741000927 | |
| 74.10.00927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| redazione
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| nota a cass. sez. iii pen. 13 gennaio 1971, n. 1166
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| Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 5 (15 marzo), pag. 433-434
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| l' a. concorda con la cassazione nel ritenere perseguibile il
comportamento di un commerciante all' ingrosso che, soggetto all'
abbonamento obbligatorio per il pagamento dell' imposta di consumo
per i generi venduti direttamente ai consumatori locali o per il
consumo familiare, abbia omesso di tenere il registro di carico e
scarico e di effettuare il pagamento dell' imposta a tariffa per i
generi venduti in localita' diverse, dirottando fuori del comune, in
evasione d' imposta, un quantitativo di prodotti tenuti in deposito.
secondo l' a. peraltro la pronuncia della cassazione appare
discutibile, in quanto la corte non ha affrontato la questione sotto
l' aspetto della presunzione assoluta di vendita "in loco" cui da'
luogo l' accertata mancanza dei generi irregolarmente mancanti nel
magazzino. circa altra questione, l' a. considera interessante l'
affermazione della corte relativa all' applicabilita' alle
trasgressioni in materia di imposta di consumo dei principi della
giurisprudenza costituzionale che hanno dichiarato l'
incostituzionalita' degli artt. 232 e 255 del codice penale per
violazione del principio di difesa dell' imputato nel procedimento
istruttorio penale.
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| art. 36 t.u. fin. loc.
art. 44 t.u. fin. loc.
art. 171 reg. 30 aprile 1936, n. 1138
art. 180 reg. 30 aprile 1936, n. 1138
art. 232 c.p.
art. 255 c.p.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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