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Documento


89721
IDG741000927
74.10.00927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. iii pen. 13 gennaio 1971, n. 1166
Boll. trib., an. 39 (1972), fasc. 5 (15 marzo), pag. 433-434
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
l' a. concorda con la cassazione nel ritenere perseguibile il comportamento di un commerciante all' ingrosso che, soggetto all' abbonamento obbligatorio per il pagamento dell' imposta di consumo per i generi venduti direttamente ai consumatori locali o per il consumo familiare, abbia omesso di tenere il registro di carico e scarico e di effettuare il pagamento dell' imposta a tariffa per i generi venduti in localita' diverse, dirottando fuori del comune, in evasione d' imposta, un quantitativo di prodotti tenuti in deposito. secondo l' a. peraltro la pronuncia della cassazione appare discutibile, in quanto la corte non ha affrontato la questione sotto l' aspetto della presunzione assoluta di vendita "in loco" cui da' luogo l' accertata mancanza dei generi irregolarmente mancanti nel magazzino. circa altra questione, l' a. considera interessante l' affermazione della corte relativa all' applicabilita' alle trasgressioni in materia di imposta di consumo dei principi della giurisprudenza costituzionale che hanno dichiarato l' incostituzionalita' degli artt. 232 e 255 del codice penale per violazione del principio di difesa dell' imputato nel procedimento istruttorio penale.
art. 36 t.u. fin. loc. art. 44 t.u. fin. loc. art. 171 reg. 30 aprile 1936, n. 1138 art. 180 reg. 30 aprile 1936, n. 1138 art. 232 c.p. art. 255 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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