| l' a., prendendo spunto da una recente sentenza del tribunale di
brescia, esamina i problemi connessi con la validita' della c.d.
fideiussione omnibus, contestata da una certa parte della dottrina in
base all' assunto che l' oggetto di essa sarebbe indeterminabile, con
la conseguenza della nullita' dell' intero negozio. in contrasto con
tale corrente di pensiero, l' a. ritiene che la validita' della
garanzia debba invece essere affermata per la particolare natura
accessoria del negozio di fideiussione, a causa della quale, nella
maggioranza dei casi, l' oggetto e' concretamente determinabile
soltanto nel momento in cui il pagamento viene richiesto al
fideiussore. in tale prospettiva, l' a. delinea quindi i caratteri
della fideiussione prestata a garanzia di obbligazioni future e ad
oggetto determinabile, sia sotto il profilo generale, che in rapporto
alle caratteristiche proprie della fideiussione omnibus,
soffermandosi altresi' sulla natura e gli effetti del venire ad
esistenza dell' obbligazione garantita in ordine alla perfezione del
rapporto di garanzia.
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