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89868
IDG741203191
74.12.03191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zaniboni isidoro
imposta generale sull' entrata per gli acquisti degli enti ospedalieri. agevolazioni introdotte dal decreto legge 25 maggio 1972 n. 202, regolante un' ulteriore fase in materia di riforma tributaria
Osp. Italia, an. 9 (1972), fasc. 7-8, pag. 721-724
l' a. sostiene che gli enti ospedalieri, analogamente alle case di riposo, alberghi, collegi, ristoranti, rientrano fra i beneficiari delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del decreto legge 25 maggio 1972, n. 202. in base al disposto di cui all' art. 5 devono ritenersi esentati dall' ige la costruzione o ampliamento di immobili ad uso ospedaliero, l' acquisto di mobilio, di strumentari, di macchine di attrezzature tecniche o mediche ecc. (beni questi a fecondita' ripetuta o strumentali). in base all' art. 4 l' ige va ridotta di un quarto per tutti gli altri acquisti dell' ente quali ad es: medicinali, generi alimentari ecc. (beni a fecondita' semplice o materie prime).
d.l. 25 maggio 1972, n. 202
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