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Documento


89881
IDG741203204
74.12.03204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
avitabile errico
la consulenza tecnica medico-legale
relaz. per la societa' campana di medicina legale, viii tornata, 21 novembre 1972
Salernum, an. 10 (1972), fasc. 3-4, pag. 375-391
partendo dalla disciplina data dal codice di procedura civile si definisce il consulente un organo ausiliario del giudice, la cui opera non costituisce un mezzo di prove, ma un insieme di elementi tecnici di cui il giudice terra' conto nella sua decisione, oppure un aiuto al giudice nel raccogliere i mezzi di prova. si affronta poi il problema della scelta del consulente, della funzione del consulente di parte, della formazione degli albi.
art. 455 c.p.c. art. 464 c.p.c. art. 314 comma 2 c.p.c.
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