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89883
IDG741203207
74.12.03207 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marracino franco, di lella filippo, arcudi giovanni
l' obbligo del referto e della denuncia per il medico incaricato di un pubblico servizio e per il medico pubblico ufficiale
Salernum, an. 10 (1972), fasc. 3-4, pag. 236-250
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
i medici ospedalieri sono tenuti all' osservanza della normativa di cui all' art. 365 codice penale anziche' a quella degli artt. 361-363 in considerazione delle particolari esigenze etico-sociali derivanti dalle loro funzioni. i medici militari invece per la loro soggezione anche al codice penale militare sono esonerati da ogni riserva deontologica a favore delle persone assistite, gli ufficiali medici di pubblica sicurezza, essendo anche ufficiali di polizia giudiziaria, sono tenuti all' osservanza delle norme relative a quest' ultima.
art. 358 c.p. art. 359 c.p. art. 362 c.p. art. 365 c.p. art. 157 c.p.mil. art. 163 c.p.mil. art. 28 d.p.r. 28 maggio 1964, n. 496
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