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Documento


89915
IDG741203245
74.12.03245 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cilotti augusto
il iv comma dell' art. 22 del regolamento organico degli enti provinciali per il turismo dopo il d.p.r. 14 gennaio 1972 n. 6
Riv. giur. tur., an. 2 (1972), fasc. 11-12, pag. 264
l' a. rileva che con il trasferimento delle funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera dallo stato alle regioni, e' venuta meno quella omogeneita' normativa che regolava il personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo per cui si pone il problema se sia possibile il trasferimento di un dipendente da uno ad un altro ente provinciale per il turismo qualora ci sia in organico un dipendente della stessa carriera dell' aspirante al trasferimento.
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