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89943
IDG740600183
74.06.00183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
abbate italo
riflessioni sulla natura, il contenuto e la ripartizione dell' onere della prova nel contratto di trasporto marittimo di cose
Riv. dir. nav., an. 37 (1971), fasc. 1-2, pt. 1, pag. 37-69
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
la responsabilita' del vettore marittimo di cose, in antico piena ed assoluta secondo i principi del receptum e nel secolo scorso ridotta invece ai minimi termini, trova oggi una equilibrata disciplina internazionale nella convenzione di bruxelles del 25 agosto 1924 ispirata dai principi dell' harter act americano del 1893. l' a. critica il prevalente indirizzo giurisprudenziale e dottrinale che consente al vettore di liberarsi dalla responsabilita' per danni o perdita delle cose trasportate, fornendo la prova di avere prestato l' ordinaria diligenza nella custodia delle merci con relativo accollo al caricatore dei danni da causa ignota. osserva, infatti, l' a. che nel testo della convenzione non si rinviene alcuna traccia del concetto di causa ignota, che la convenzione non ha inteso formalizzare un criterio probatorio, ma fissare soltanto una serie di regole pratiche e che, infine, la possibilita' di escludere la responsabilita' del vettore grazie alla prova dell' ordinaria diligenza e' in contrasto con il secondo comma dell' art. 462 codice navale
conv. di bruxelles del 25 agosto 1924 art. 422 c.nav. art. 463 comma 2 c.nav.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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