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Documento


90041
IDG740690183
74.06.90183 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alibrandi alfonso
l' interpretazione dell' art. 2120, comma 3 cod. civ. secondo le sezioni unite dalla corte di cassazione
nota a cass. sez. un. 24 giugno 1972, n. 2130
Mon. trib., s. 8, an. 112 (1972), fasc. 12, pag. 1017-1025
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
pratico
formale
il contratto collettivo di lavoro puo' stabilire delle anzianita' convenzionali, ai fini del computo della relativa indennita', in caso di passaggio di categoria o di qualifica nel corso dello stesso rapporto di lavoro, ma dalla concreta applicazione di tali clausole non puo' derivare per il lavoratore un trattamento economico deteriore rispetto a quello conseguente all' applicazione del criterio previsto dalla contrattazione collettiva per il computo della indennita' di anzianita' relativa al periodo di appartenenza alla categoria originaria.
art. 2120 c.c. art. 1 l. 18 dicembre 1960, n. 1561
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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