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| IDG751000477 | |
| 75.10.00477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| perulli antonio
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| termine per la notifica dell' avviso di accertamento di valore per
gli atti registrati, per errore, ad imposta fissa
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| art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
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| Rass. tasse, an. 22 (1972), fasc. 4, pag. 209-212
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| d23103; d23104; d2157
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| l' a. riferisce che, secondo il piu' recente orientamento della
cassazione e della commissione centrale (peraltro non condiviso dall'
amministrazione finanziaria), il termine di un anno per la notifica
dell' avviso di accertamento di maggior valore di un atto registrato
erroneamente ad imposta fissa decorre dalla data del pagamento dell'
imposta fissa e non da quella della percezione dell' imposta graduale
o progressiva. secondo l' a., finche' l' amministrazione finanziaria
non avra' accettato tale principio, e' opportuno che per gli atti
ritenuti soggetti ad imposta fissa si proceda con cautela, giacche'
la riparazione in sede ispettiva, nel triennio dalla registrazione,
dell' errorenea interpretazione dell' atto e' possibile solo per l'
imposta principale, non per l' omessa valutazione dei beni
trasferiti. peraltro l' a. non condivide l' assunto giurisprudenziale
ed auspica l' emanazione di una norma che stabilisca
inequivocabilmente la decorrenza del termine dalla data del pagamento
dell' imposta proporzionale, graduale o progressiva. osserva che il
problema non si pone per gli atti registrati per errore gratuitamente
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| cass. 13 febbraio 1969, n. 488
comm. centr. sez. x 15 ottobre 1969, n. 11801
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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