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90121
IDG751000477
75.10.00477 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
perulli antonio
termine per la notifica dell' avviso di accertamento di valore per gli atti registrati, per errore, ad imposta fissa
art. 21 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639
Rass. tasse, an. 22 (1972), fasc. 4, pag. 209-212
d23103; d23104; d2157
l' a. riferisce che, secondo il piu' recente orientamento della cassazione e della commissione centrale (peraltro non condiviso dall' amministrazione finanziaria), il termine di un anno per la notifica dell' avviso di accertamento di maggior valore di un atto registrato erroneamente ad imposta fissa decorre dalla data del pagamento dell' imposta fissa e non da quella della percezione dell' imposta graduale o progressiva. secondo l' a., finche' l' amministrazione finanziaria non avra' accettato tale principio, e' opportuno che per gli atti ritenuti soggetti ad imposta fissa si proceda con cautela, giacche' la riparazione in sede ispettiva, nel triennio dalla registrazione, dell' errorenea interpretazione dell' atto e' possibile solo per l' imposta principale, non per l' omessa valutazione dei beni trasferiti. peraltro l' a. non condivide l' assunto giurisprudenziale ed auspica l' emanazione di una norma che stabilisca inequivocabilmente la decorrenza del termine dalla data del pagamento dell' imposta proporzionale, graduale o progressiva. osserva che il problema non si pone per gli atti registrati per errore gratuitamente
cass. 13 febbraio 1969, n. 488 comm. centr. sez. x 15 ottobre 1969, n. 11801
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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