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Documento


90124
IDG751000480
75.10.00480 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d.m.
nota a comm. centr. sez. viii 29 aprile 1970, n. 6449
Rass. tasse, an. 22 (1972), fasc. 5, pag. 247-248
d23113; d23115; d23116; d23114
conformemente alle tesi della commissione centrale, l' a. ritiene valida ed efficace nei confronti degli altri eredi l' opposizione della tutrice di un erede alla valutazione di fondi rustici con il sistema tabellare. ritiene inoltre applicabile ai soli eredi diretti il beneficio per successione dei militari deceduti per cause di guerra. secondo l' a. l' amministrazione finanziaria deve attenersi alle disposizioni testamentarie anche se queste siano, in tutto o in parte, non valide. l' a. osserva che, per ricondurre ad unita' la tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito assoggettati ad imposta progressiva, e' necessario rivalutare al momento di apertura della successione i beni donati. non condivide infine la tesi della commissione centrale secondo cui per le successioni in linea retta di primo grado la detrazione dell' imposta globale va operata per la misura intera anziche' per meta'.
art. 2 l. 22 novembre 1962, n. 1706 r.d.l. 19 agosto 1943, n. 734 art. 6 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 3 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270 art. 4 d.lg.lt. 8 marzo 1945, n. 90 art. 10 d.lg.lt. 8 marzo 1945, n. 90 art. 7 d.lg.lt. 8 marzo 1945, n. 90
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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