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90128
IDG751000484
75.10.00484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vinci calogero
i.v.a. fatturazione
art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Rass. tasse, an. 22 (1972), fasc. 5, pag. 269-273
d23154
l' a. osserva che nel sistema dell' iva chi effettua operazioni imponibili deve emettere una fattura (o documento equivalente) contenente i dati necessari all' individuazione dei soggetti e dell' oggetto (natura, qualita' e quantita' di beni e servizi) dell' operazione. secondo l' a. l' obbligo di fatturazione e' di importanza fondamentale, essendo il meccanismo dell' iva imperniato su un sistema contabile che ha la duplice funzione di consentire al contribuente l' esercizio della detrazione ed all' ufficio finanziario il controllo sulla regolarita' fiscale delle operazioni imponibili compiute dal soggetto. l' a. osserva che, sebbene l' iva colpisca masse di operazioni, la fattura va emessa per singoli atti economici: infatti la dichiarazione costituisce la sintesi dell' attivita' imprenditoriale in un dato periodo, le fatturazioni ne rappresentano l' analisi. ricorda che con opportuno temperamento il legislatore ha previsto la possibilita' di fatturazione unica relativamente alle operazioni effettuate nella stessa data e tra le stesse parti. osserva che le ipotesi di fatturazione inesatta, dovuta ad errore o dolo, comportano l' obbligo del pagamento dell' intero ammontare. ricorda infine che per le operazioni effettuate da commercianti al minuto ed esercenti attivita' assimilate la legge prevede che la fattura non debba emettersi se non quando l' acquirente la chieda.
schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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