| 90128 | |
| IDG751000484 | |
| 75.10.00484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vinci calogero
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| i.v.a. fatturazione
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| art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Rass. tasse, an. 22 (1972), fasc. 5, pag. 269-273
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| d23154
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| l' a. osserva che nel sistema dell' iva chi effettua operazioni
imponibili deve emettere una fattura (o documento equivalente)
contenente i dati necessari all' individuazione dei soggetti e dell'
oggetto (natura, qualita' e quantita' di beni e servizi) dell'
operazione. secondo l' a. l' obbligo di fatturazione e' di importanza
fondamentale, essendo il meccanismo dell' iva imperniato su un
sistema contabile che ha la duplice funzione di consentire al
contribuente l' esercizio della detrazione ed all' ufficio
finanziario il controllo sulla regolarita' fiscale delle operazioni
imponibili compiute dal soggetto. l' a. osserva che, sebbene l' iva
colpisca masse di operazioni, la fattura va emessa per singoli atti
economici: infatti la dichiarazione costituisce la sintesi dell'
attivita' imprenditoriale in un dato periodo, le fatturazioni ne
rappresentano l' analisi. ricorda che con opportuno temperamento il
legislatore ha previsto la possibilita' di fatturazione unica
relativamente alle operazioni effettuate nella stessa data e tra le
stesse parti. osserva che le ipotesi di fatturazione inesatta, dovuta
ad errore o dolo, comportano l' obbligo del pagamento dell' intero
ammontare. ricorda infine che per le operazioni effettuate da
commercianti al minuto ed esercenti attivita' assimilate la legge
prevede che la fattura non debba emettersi se non quando l'
acquirente la chieda.
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| schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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