| rilevato che il sistema della pubblicita' immobiliare concorre alla
sicurezza e speditezza dei rapporti economici, l' a. osserva che nel
nostro ordinamento giuridico ha lo scopo fondamentale di rendere
conoscibile la situazione giuridica degli immobili circa i titolari
dei vari diritti su di essi. il sistema dei registri immobiliari e'
volto sostanzialmente alla raccolta e conservazione dei documenti ed
il cittadino, per poter fruire dei relativi servizi, deve sottostare
tra l' altro a determinati precetti fiscali; tale sistema si basa su
due categorie principali di raccolte di documenti (note e titoli) che
corrispondono alle due categorie dei dati di indirizzo (che servono
per cercare il documento) e dati di informazione (che compongono il
documento). tratto comune ai vari istituti che realizzano tale
sistema e' la necessita' di risolvere il conflitto tra l' esigenza di
effettiva conoscenza e la difficolta' tecnologica di realizzarla in
concreto con un inevitabile compromesso che sostituisce all'
informazione la conoscibilita' dei dati e la conoscenza legale.
secondo l' a. una razionale reimpostazione delle norme relative alla
pubblicita' immobiliare si puo' ottenere affidando alla
responsabilita' dei pubblici ufficiali roganti o autenticanti la
redazione, secondo un formulario prestabilito, delle note di
trascrizione, la cui funzione limitarsi a formalizzare i dati dell'
indirizzo dei titoli. l' a. critica nell' attuale sistema il
carattere rigidamente personale, i notevoli limiti territoriali (con
riflessi negativi in campo tributario, anche con riguardo all'
anagrafe tributaria centrale) e l' eccessivo lasso di tempo richiesto
da ogni operazione. l' a. ritiene attuabile la meccanizzazione degli
uffici dei registri immobiliari, con impiego di elaboratori
elettronici per memorizzare i dati di indirizzo e conseguente minor
tempo e maggior precisione.
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