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Documento


90186
IDG751000549
75.10.00549 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
d.m.
nota a comm. centr. sez. xii 13 novembre 1970, n. 14527
Rass. tasse, an. 22 (1972), fasc. 11-12, pag. 658
d2171; d23104; d2158; d2175
l' a. condivide la tesi della commissione centrale secondo cui, nel caso di trasferimento di quota di societa' a responsabilita' limitata e di concordato intervenuto successivamente alla presentazione di ricorso contro l' avviso di accertamento, la domanda di rimborso (tempestiva, anche se presentata oltre il triennio dalla registrazione, per l' interruzione prodotta dal ricorso) non e' accoglibile per la prescrizione del relativo diritto, dovuta al fatto che gli effetti interruttivi del ricorso sono istantanei e non permanenti, essendosi la commissione adita limitata a prendere atto del concordato, senza adottare alcuna decisione.
art. 2943 c.c. art. 2945 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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