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Documento


90194
IDG751000094
75.10.00094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
angeli dino
evitare nell' iva la duplicazione delle scritture contabili
art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 16 (9 giugno), pag. 724-727
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23154; d21514; d220
l' a. rileva la necessita' di evitare per l' iva una duplicazione delle scritture contabili, anche nel rispetto sia della norma della legge delega che prevede l' utilizzazione di scritture contabili obbligatorie ad altri effetti, sia del principio di esclusione di scritture contabili raddoppiate contenuto nelle direttive della cee. secondo l' a. si potrebbe consentire ai contribuenti la facolta' di sostituire ai registri delle fatture emesse e delle fatture d' acquisto e bollette doganali i libri giornale di sezione delle fatture emesse e delle fatture d' acquisto e bollette doganali, lasciando liberta' di scelta nell' adozione degli uni o degli altri e permettendo alle imprese che hanno gia' l' obbligo di tenere il libro giornale in forma legale di evitare un aumento del numero dei libro e relative vidimazioni e di duplicare le registrazioni. l' a. auspica che lo schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva venga modificato nel senso di obbligare gli imprenditori che gia' hanno una contabilita' solo ad organizzarla in modo tale che se ne possano desumere tutti i necessari dati di controllo per l' iva.
art. 12 ii dir. cee 11 aprile 1967
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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