| 90194 | |
| IDG751000094 | |
| 75.10.00094 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| angeli dino
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| evitare nell' iva la duplicazione delle scritture contabili
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| art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 16 (9 giugno), pag. 724-727
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23154; d21514; d220
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| l' a. rileva la necessita' di evitare per l' iva una duplicazione
delle scritture contabili, anche nel rispetto sia della norma della
legge delega che prevede l' utilizzazione di scritture contabili
obbligatorie ad altri effetti, sia del principio di esclusione di
scritture contabili raddoppiate contenuto nelle direttive della cee.
secondo l' a. si potrebbe consentire ai contribuenti la facolta' di
sostituire ai registri delle fatture emesse e delle fatture d'
acquisto e bollette doganali i libri giornale di sezione delle
fatture emesse e delle fatture d' acquisto e bollette doganali,
lasciando liberta' di scelta nell' adozione degli uni o degli altri e
permettendo alle imprese che hanno gia' l' obbligo di tenere il libro
giornale in forma legale di evitare un aumento del numero dei libro e
relative vidimazioni e di duplicare le registrazioni. l' a. auspica
che lo schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva venga
modificato nel senso di obbligare gli imprenditori che gia' hanno una
contabilita' solo ad organizzarla in modo tale che se ne possano
desumere tutti i necessari dati di controllo per l' iva.
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| art. 12 ii dir. cee 11 aprile 1967
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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