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90199
IDG751000100
75.10.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghini alfonso
i.v.a. correzione degli errori materiali di fatturazione
art. 29 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 16 (9 giugno), pag. 746-753
d23154; d21514
l' a. ricorda che nel sistema dell' iva e' previsto che, se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le relative imposte sono indicati in misura superiore a quella reale, l' imposta debba essere pagata per l' intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura e che la norma relativa alla regolarizzazione riguardi anche la rettifica di inesattezze nella fatturazione. considerando solo gli errori strettamente riguardanti l' applicazione dell' iva, l' a. precisa che tutti gli operatori (non invece i consumatori finali) possono incorrere in errori di fatturazione e addebito e che tutti gli anelli della catena produzione-distribuzione possono subirne gli effetti; rileva inoltre che chi ha un conto "iva" con l' erario ha il diritto-dovere di operare le correzioni indispensabili concernenti l' iva. l' a. sostiene che l' acquirente puo' contabilizzare la fattura prima che colui che l' ha emessa proceda alla regolarizzazione, ma non provvedere alla correzione. nel caso di omessa o incompleta applicazione dell' iva, l' acquirente puo' richiedere la regolarizzazione mediante emissione di fattura supplementare, mentre nel caso opposto il cedente del bene o prestatore del servizio procede all' emissione di nota di accredito. circa le registrazioni contabili, l' a. ritiene che per semplificare gli adempimenti sia opportuno aprire due conti separati per le regolarizzazioni a credito e per quelle di addebito.
art. 34 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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