| 90199 | |
| IDG751000100 | |
| 75.10.00100 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ghini alfonso
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| i.v.a. correzione degli errori materiali di fatturazione
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| art. 29 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
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| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 16 (9 giugno), pag. 746-753
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| d23154; d21514
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| l' a. ricorda che nel sistema dell' iva e' previsto che, se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le relative imposte sono
indicati in misura superiore a quella reale, l' imposta debba essere
pagata per l' intero ammontare indicato o corrispondente alle
indicazioni della fattura e che la norma relativa alla
regolarizzazione riguardi anche la rettifica di inesattezze nella
fatturazione. considerando solo gli errori strettamente riguardanti
l' applicazione dell' iva, l' a. precisa che tutti gli operatori (non
invece i consumatori finali) possono incorrere in errori di
fatturazione e addebito e che tutti gli anelli della catena
produzione-distribuzione possono subirne gli effetti; rileva inoltre
che chi ha un conto "iva" con l' erario ha il diritto-dovere di
operare le correzioni indispensabili concernenti l' iva. l' a.
sostiene che l' acquirente puo' contabilizzare la fattura prima che
colui che l' ha emessa proceda alla regolarizzazione, ma non
provvedere alla correzione. nel caso di omessa o incompleta
applicazione dell' iva, l' acquirente puo' richiedere la
regolarizzazione mediante emissione di fattura supplementare, mentre
nel caso opposto il cedente del bene o prestatore del servizio
procede all' emissione di nota di accredito. circa le registrazioni
contabili, l' a. ritiene che per semplificare gli adempimenti sia
opportuno aprire due conti separati per le regolarizzazioni a credito
e per quelle di addebito.
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| art. 34 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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