| 90212 | |
| IDG751000114 | |
| 75.10.00114 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piazza giuseppe
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| infedele dichiarazione. soprattassa. l' autoaccertamento di riprese
fiscali in sede di dichiarazione
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| art. 7 l. 28 ottobre 1970, n. 801
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| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 18 (22 giugno), pag. 811-813
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d230; d2302; d2151; d21901; d2158; d2150; d21514
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| l' a. ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n.
801 del 1970 al testo unico delle imposte dirette in tema di sanzioni
per omessa, tardiva o infedele dichiarazione dei redditi, la
dichiarazione di imponibile inferiore di un quarto a quello
definitivamente accertato comporta applicazione di soprattassa nella
misura di due terzi della differenza tra imposta dovuta ed imposta
corrispondente alla dichiarazione presentata. la soprattassa si
riduce a meta' in caso di concordato sopravvenuto prima della
decisione della commissione tributaria di primo grado. l' a. ricorda
che, a seguito dell' abrogazione del terzo comma dell' art. 245 del
testo unico citato, spese, passivita' ed oneri indetraibili
recuperati a tassazione devono essere calcolati ai fini della
determinazione dell' eventuale differenza di almeno un quarto cui e'
condizionata l' applicazione della soprattassa per infedele
dichiarazione. esaminando la tecnica usata nella pratica, osserva che
i dichiaranti, quando sono in grado di prevedere con sufficiente
approssimazione entita' e classificazione dei recuperi fiscali
operabili sulle dichiarazioni in corso di elaborazione, prevenendo l'
azione fiscale autoaccertano tali recuperi indicandoli in
dichiarazione analiticamente o con voce sintetica e consentono cosi'
al fisco l' immediata iscrizione a ruolo del maggior reddito. secondo
l' a. tale procedura e' valida, purche' le rettifiche trovino
effettivo riscontro nella realta' aziendale, ma puo' sorgere qualche
dubbio circa il rispetto delle norme contabili e le conseguenze della
mancata contabilizzazione delle rettifiche in questione.
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| art. 245 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 249 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 44 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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