| 90213 | |
| IDG751000115 | |
| 75.10.00115 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| stefanini benito
| |
| iva. considerazioni sul meccanismo di calcolo dell' imposta nel
regime forfettario
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| art. 42 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
| |
| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 18 (22 giugno), pag. 814-823
| |
| | |
| d23155
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ricorda che e' previsto che per aziende a carattere artigianale
e piccoli commercianti l' iva si determini in modo forfettario: i
corrispettivi delle operazioni sono diminuiti di percentuali diverse
a seconda dell' aliquota; sull' ammontare residuo, se inferiore ai 21
milioni, si opera un abbattimento pari ai 5/16 della differenza; l'
imposta corrispondente all' ammontare imponibile e' ridotta a 2/5 a
titolo di detrazione forfettaria; nel caso di operazioni non
imponibili, spetta un' ulteriore detrazione pari ai 3/5 delle imposte
che sarebbero dovute. l' a. rileva la complessita' del calcolo, tanto
piu' gravosa se si considera che le piccole imprese hanno scarse
possibilita' di rivolgersi a specialisti della materia. ritiene che
con semplici passaggi algebrici si sarebbe potuto evitare un cosi'
macchinoso schema di calcolo. osserva che per i piccoli imprenditori
si prospettano 3 problemi di preminente rilevanza: determinazione del
volume d' affari, incidenza dell' impresa (tendente a crescere con l'
aumentare del volume d' affari, data la progressivita' dell'
imposizione nel regime forfettario), individuazione dei livelli di
valore aggiunto ai quali e' preferibile rinunciare al regime
forfettario ed optare per quello ordinario. secondo l' a., ad un
livello di volume d' affari di 15 milioni, e' preferibile il regime
ordinario quando il valore aggiunto fiscale e' inferiore al 35% del
volume d' affari.
| |
| art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
art. 30 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |