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90215
IDG751000117
75.10.00117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantoni luigi
i.v.a. errori nella fatturazione posti in essere dal dipendente del soggetto passivo dell' imposta. conseguenze nei confronti del contribuente
art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 18 (22 giugno), pag. 832-839
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d23154
l' a. ricorda che lo schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva prevede che la parte che effettua la cessione di bene o prestazione di servizio emetta una fattura contenente le indicazioni necessarie per individuare l' operazione ed i soggetti tra i quali si svolge e che la fatturazione deve aver luogo anche per le operazioni non imponibili ed esenti. osserva che, data l' onerosita' di tali adempimenti, e' facile che vengano commessi errori, soprattutto da parte di dipendenti addetti a fatturazioni e registrazioni e sul cui operato non si effettuano efficaci e tempestivi controlli; se a causa di tali errori sono indicati in fattura un corrispettivo maggiore di quello effettivamente pagato od un' aliquota superiore a quella applicabile, il contribuente deve versare la maggiore imposta cosi' determinata. l' a. critica tale disciplina, perche' contrastante con i principi logici e con quelli recepiti nel codice civile. ricorda che la maggiore imposta dovuta e' detraibile purche' la rettifica avvenga entro l' anno dall' effettuazione dell' operazione. secondo l' a. la detrazione conseguente a rettifica degli errori commessi nella fatturazione e' soggetta ai principi generali relativi alla detrazione e pertanto il contribuente puo' effettuarla mese per mese ovvero all' atto della dichiarazione annuale (purche' ne abbia dato comunicazione nella prima dichiarazione mensile presentata all' ufficio iva). nella prima ipotesi, se nel mese precedente non e' stata registrata alcuna operazione imponibile, le detrazioni vanno computate nel mese successivo, a pena di decadenza; in caso contrario, il contribuente perde diritto alle detrazioni maturate nel mese se non le indica nella relativa dichiarazione.
art. 2033 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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