| 90215 | |
| IDG751000117 | |
| 75.10.00117 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bellantoni luigi
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| i.v.a. errori nella fatturazione posti in essere dal dipendente del
soggetto passivo dell' imposta. conseguenze nei confronti del
contribuente
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| art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 18 (22 giugno), pag. 832-839
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d23154
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| l' a. ricorda che lo schema di decreto delegato per l' istituzione
dell' iva prevede che la parte che effettua la cessione di bene o
prestazione di servizio emetta una fattura contenente le indicazioni
necessarie per individuare l' operazione ed i soggetti tra i quali si
svolge e che la fatturazione deve aver luogo anche per le operazioni
non imponibili ed esenti. osserva che, data l' onerosita' di tali
adempimenti, e' facile che vengano commessi errori, soprattutto da
parte di dipendenti addetti a fatturazioni e registrazioni e sul cui
operato non si effettuano efficaci e tempestivi controlli; se a causa
di tali errori sono indicati in fattura un corrispettivo maggiore di
quello effettivamente pagato od un' aliquota superiore a quella
applicabile, il contribuente deve versare la maggiore imposta cosi'
determinata. l' a. critica tale disciplina, perche' contrastante con
i principi logici e con quelli recepiti nel codice civile. ricorda
che la maggiore imposta dovuta e' detraibile purche' la rettifica
avvenga entro l' anno dall' effettuazione dell' operazione. secondo
l' a. la detrazione conseguente a rettifica degli errori commessi
nella fatturazione e' soggetta ai principi generali relativi alla
detrazione e pertanto il contribuente puo' effettuarla mese per mese
ovvero all' atto della dichiarazione annuale (purche' ne abbia dato
comunicazione nella prima dichiarazione mensile presentata all'
ufficio iva). nella prima ipotesi, se nel mese precedente non e'
stata registrata alcuna operazione imponibile, le detrazioni vanno
computate nel mese successivo, a pena di decadenza; in caso
contrario, il contribuente perde diritto alle detrazioni maturate nel
mese se non le indica nella relativa dichiarazione.
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| art. 2033 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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