| 90217 | |
| IDG751000119 | |
| 75.10.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ghini alfonso
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| nullita', annullamento, revoca, risoluzione o rescissione di
contratto nella disciplina dell' i.v.a.
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| art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
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| Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 18 (22 giugno), pag. 842-848
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| d23153
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| l' a. osserva che nel sistema dell' iva i casi di nullita',
annullamento, revoca, risoluzione o rescissione di contratto
consentono il non assolvimento o il recupero dell' imposta. secondo
l' a. il destinatario di beni e servizi non puo' effettuare la
regolarizzazione quando sia previsto un divieto di esercizio del
diritto alle detrazioni dell' iva pagata sugli acquisti dall' iva
dovuta sulle vendite. non possono effettuare regolarizzazioni i
soggetti che fruiscono del regime forfettario e semplificato, i
produttori agricoli ed ittici minori, i soggetti esenti ed i
consumatori finali. l' a. rileva che circa la possibilita' di
effettuare le regolarizzazioni si hanno discriminazioni anche per
fornitori di beni e servizi, in quanto solo i soggetti passivi
rientranti nel regime normale hanno diritto di compierle. esaminando
tutti i casi possibili di regolarizzazioni, l' a. indica tre gruppi
di cause: nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione
del contratto; abbuoni e sconti previsti nelle condizioni
contrattuali e concessi successivamente alla fatturazione; storno di
fattura indicante un' imposta non dovuta e rettifica di fattura
indicante un' imposta superiore a quella dovuta. circa le modalita'
della regolarizzazione, l' a. precisa che devono effettuarsi le
seguenti operazioni: riduzione da parte del cedente o prestatore del
debito d' imposta di un ammontare pari all' imposta relativa alle
somme non riscosse o restituite e addebito al cessionario o
committente dell' imposta dedotta.
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| art. 29 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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