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90217
IDG751000119
75.10.00119 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghini alfonso
nullita', annullamento, revoca, risoluzione o rescissione di contratto nella disciplina dell' i.v.a.
art. 5 l. 9 ottobre 1971, n. 825
Consul. aziende, an. 45 (1972), fasc. 18 (22 giugno), pag. 842-848
d23153
l' a. osserva che nel sistema dell' iva i casi di nullita', annullamento, revoca, risoluzione o rescissione di contratto consentono il non assolvimento o il recupero dell' imposta. secondo l' a. il destinatario di beni e servizi non puo' effettuare la regolarizzazione quando sia previsto un divieto di esercizio del diritto alle detrazioni dell' iva pagata sugli acquisti dall' iva dovuta sulle vendite. non possono effettuare regolarizzazioni i soggetti che fruiscono del regime forfettario e semplificato, i produttori agricoli ed ittici minori, i soggetti esenti ed i consumatori finali. l' a. rileva che circa la possibilita' di effettuare le regolarizzazioni si hanno discriminazioni anche per fornitori di beni e servizi, in quanto solo i soggetti passivi rientranti nel regime normale hanno diritto di compierle. esaminando tutti i casi possibili di regolarizzazioni, l' a. indica tre gruppi di cause: nullita', annullamento, revoca, risoluzione, rescissione del contratto; abbuoni e sconti previsti nelle condizioni contrattuali e concessi successivamente alla fatturazione; storno di fattura indicante un' imposta non dovuta e rettifica di fattura indicante un' imposta superiore a quella dovuta. circa le modalita' della regolarizzazione, l' a. precisa che devono effettuarsi le seguenti operazioni: riduzione da parte del cedente o prestatore del debito d' imposta di un ammontare pari all' imposta relativa alle somme non riscosse o restituite e addebito al cessionario o committente dell' imposta dedotta.
art. 29 schema di decreto delegato per l' istituzione dell' iva
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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