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90632
IDG750600027
75.06.00027 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
buquicchio michele
eleggibilita', ineleggibilita' e incompatibilita' dei consiglieri del patronato scolastico
Corti BA LE PZ, s. 4, an. 39 (1971), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 4, pag. 250-260
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14210; d14213; d18456
pratico; teorico-sistematico
formale
l' a. esamina due problemi: l' eleggibilita' del consigliere del patronato scolastico al consiglio comunale e la compatibilita' tra le due cariche dopo tale elezione. nel primo caso l' a. ritiene che debba trovare applicazione la disposizione prevista al n. 3 dell' art. 15 del testo unico 20 maggio 1960, n. 570 la quale afferma che gli amministratori degli enti sovvenzionati dal comune sono ineleggibili al consiglio comunale. tuttavia, precisa l' a., dato che dall' art. 51 costituzione si evince il principio secondo cui l' eleggibilita' costituisce la regola, l' ineleggibilita' l' eccezione, e' bene intendere l' art. 15 suddetto in modo restrittivo, nel senso, cioe', di consentire l' eleggibilita' nel caso che il contributo del comune al patronato si limiti alla minima erogazione disposta per legge. per quanto riguarda il secondo dei casi su esposti, l' a. e' del parere che dall' esame della normativa sul patronato scolastico risulti chiaramente il divieto di cumulare nella stessa persona le cariche di consigliere comunale e di consigliere del patronato scolastico.
art. 5 del t.u. 20 maggio 1960, n. 570 art. 51 cost. d.p.r. 16 maggio 1961, n. 636
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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