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Documento


90635
IDG750600031
75.06.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mignolo valerio
effetti della dichiarazione di incostituzionalita' dell' art. 15 legge fallimentare
nota a trib. taranto, 27 novembre 1970
Corti BA LE PZ, s. 4, an. 39 (1971), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 1, pag. 123-137
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02145; d31316
pratico
formale
l' a., in accordo con la sentenza di cui nel titolo, ritiene infondate le eccezioni di nullita' delle sentenze dichiarative di fallimento proposte in tutti i casi in cui i falliti non sono stati preventivamente sentiti dal tribunale in camera di consiglio. tali eccezioni fanno seguito alla decisione n. 141 con cui il 16 luglio 1970 la corte costituzionale dichiarava illegittimo l' art. 15 legge fallimentare. dette eccezioni, secondo l' a., vanno respinte poiche' la pronuncia di incostituzionalita' di una legge elimina la stessa dall' ordinamento positivo, ma non crea la nuova regolamentazione giuridica della situazione di fatto, disciplinata con la norma incostituzionale. pertanto, non essendo, allo stato attuale della legislazione, previsto normativamente l' obbligo della preventiva audizione, la sentenza dichiarativa di fallimento che sia stata emessa senza tale audizione non viola alcun precetto positivo, per cui contro di essa non puo' intravedersi nessuna sanzione di nullita' od invalidita'.
art. 136 cost. l. cost. 11 marzo 1953, n. 87 c. cost., 16 luglio 1970, n. 141
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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