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| IDG750600032 | |
| 75.06.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| sterlicchio carlo
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| 1. autorizzazione alle liti attive e passive del comune. 2.
correzione di errori materiali della sentenza di primo grado da parte
del giudice di appello
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| nota ad app. lecce, 22 maggio 1969
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| Corti BA LE PZ, s. 4, an. 39 (1971), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 1, pag.
30-33
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| d4164; d1421
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| pratico
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| formale
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| riguardo al primo dei problemi di cui nel titolo, l' a. precisa che
sia l' autorizzazione da parte del competente organo deliberante del
comune, sia, quando e' richiesta, la relativa approvazione dell'
autorita' tutoria sono condizioni di efficacia e non requisito di
validita' per la regolare costituzione in giudizio dell' ente. da
cio', secondo l' a., consegue che il sopraggiungere dell'
autorizzazione nel corso del giudizio ha efficacia "ex tunc" nel
sanare l' irregolarita' della costituzione in giudizio, ed i relativi
documenti probatori possono essere validamente prodotti in qualsiasi
fase e gradi del giudizio. riguardo al secondo problema, l' a.
critica la decisione della corte di lecce che, pur dichiarando
improponibile l' appello del comune per essere l' ente risultato non
regolarmente costituito in giudizio, ha ritenuto che cio' non fosse
di ostacolo all' accoglimento dell' istanza di correzione della
sentenza di primo grado cosi' come proposta dalle parti appellate.
per l' a., infatti, il disposto dell' art. 288 codice di procedura
civile attesterebbe chiaramente come la legge intenda escludere che
il provvedimento di correzione possa emettersi senza aver sentito l'
altra parte.
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| art. 288 c.p.c.
r.d. 3 marzo 1934, n. 383
l. 9 giugno 1947, n. 530
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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