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90636
IDG750600032
75.06.00032 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
sterlicchio carlo
1. autorizzazione alle liti attive e passive del comune. 2. correzione di errori materiali della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello
nota ad app. lecce, 22 maggio 1969
Corti BA LE PZ, s. 4, an. 39 (1971), fasc. 1-2 ( giugno), pt. 1, pag. 30-33
d4164; d1421
pratico
formale
riguardo al primo dei problemi di cui nel titolo, l' a. precisa che sia l' autorizzazione da parte del competente organo deliberante del comune, sia, quando e' richiesta, la relativa approvazione dell' autorita' tutoria sono condizioni di efficacia e non requisito di validita' per la regolare costituzione in giudizio dell' ente. da cio', secondo l' a., consegue che il sopraggiungere dell' autorizzazione nel corso del giudizio ha efficacia "ex tunc" nel sanare l' irregolarita' della costituzione in giudizio, ed i relativi documenti probatori possono essere validamente prodotti in qualsiasi fase e gradi del giudizio. riguardo al secondo problema, l' a. critica la decisione della corte di lecce che, pur dichiarando improponibile l' appello del comune per essere l' ente risultato non regolarmente costituito in giudizio, ha ritenuto che cio' non fosse di ostacolo all' accoglimento dell' istanza di correzione della sentenza di primo grado cosi' come proposta dalle parti appellate. per l' a., infatti, il disposto dell' art. 288 codice di procedura civile attesterebbe chiaramente come la legge intenda escludere che il provvedimento di correzione possa emettersi senza aver sentito l' altra parte.
art. 288 c.p.c. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 l. 9 giugno 1947, n. 530
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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