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Documento


90643
IDG750600040
75.06.00040 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spagnuolo giuseppe
il premio assicurativo non pagato
Arch. resp. civ., s. 3, an. 17 (1974), fasc. 2, pag. 111-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3161; d31651
teorico-sistematico
formale
la contravvenzione di cui all' art. 32 della legge sull' assicurazione obbligatoria si commette quando avvenga la circolazione senza preventivo versamento del premio, mentre nel caso di rinnovazione tacita del contratto si consuma dopo la scadenza delle 24 ore del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. si espongono alcune eccezioni di illegittimita' costituzionale della norma e dell' art. 1901 codice civile sotto il profilo civilistico l' obbligazione di assicurazione del danno appare corretta anche dopo l' introduzione dell' assicurazione obbligatoria. non vi e' un favor assicuratoris per la diversita' delle prestazioni dei contraenti. l' automatismo delle prestazioni vigenti nelle assicurazioni sociali e' ispirato a criteri diversi da quelli delle assicurazioni private in cui la sinallagmaticita' delle prestazioni comporta che all' inadempimento di una parte corrisponda la paralisi dell' adempimento dell' altra. tutto cio' comunque non influisce sulla previsione contravvenzionale.
art. 32 l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 1901 c.c. art. 45 c.p. art. 3 cost. art. 2 d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973 art. 41 cost. art. 1882 c.c. art. 1453 c.c. art. 2952 c.c. art. 2116 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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