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Documento


90651
IDG750600048
75.06.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bregoli alberto
trattamenti "open door" e responsabilita' civile degli ospedali psichiatrici per gli atti dannosi dei loro pazienti
Riv. dir. civ., an. 19 (1973), fasc. 1, pt. 2, pag. 49-79
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30525; d18822
pratico; critico-sociologico
formale
secondo l' a. per giudicare della responsabilita' dell' ospedale si deve distinguere l' ipotesi in cui il paziente e' incapace di intendere o di volere da quella in cui tale sua condizione non risulti o non possa essere accertata. nella prima ipotesi l' ospedale sara' condannato al risarcimento, perche' all' attore sara' sufficiente dimostrare lo stato di incapacita' dal quale nasce l' obbligo di custodia ex art. 2047 codice civile a meno che l' ospedale provi di non aver potuto impedire il fatto ex art. 2047 codice civile; nella seconda ipotesi il danneggiato deve dimostrare il rilievo causale dell' omissione colpevole dell' ospedale psichiatrico rispetto all' evento dannoso provocato dal paziente, in applicazione dell' art. 2043 codice civile. nell' ipotesi di involuzione sarebbe l' applicazione da parte del giudice dell' art. 2050 codice civile che ammette, al fine di evitare la responsabilita', la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; prova impossibile per l' ente che abbia adottato una terapia "open door". l' a. termina auspicando l' intervento del legislatore per poter misurare in termini adeguati la responsabilita' civile degli istituti
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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