| 90651 | |
| IDG750600048 | |
| 75.06.00048 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| bregoli alberto
| |
| trattamenti "open door" e responsabilita' civile degli ospedali
psichiatrici per gli atti dannosi dei loro pazienti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. dir. civ., an. 19 (1973), fasc. 1, pt. 2, pag. 49-79
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30525; d18822
| |
| pratico; critico-sociologico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| secondo l' a. per giudicare della responsabilita' dell' ospedale si
deve distinguere l' ipotesi in cui il paziente e' incapace di
intendere o di volere da quella in cui tale sua condizione non
risulti o non possa essere accertata. nella prima ipotesi l' ospedale
sara' condannato al risarcimento, perche' all' attore sara'
sufficiente dimostrare lo stato di incapacita' dal quale nasce l'
obbligo di custodia ex art. 2047 codice civile a meno che l' ospedale
provi di non aver potuto impedire il fatto ex art. 2047 codice
civile; nella seconda ipotesi il danneggiato deve dimostrare il
rilievo causale dell' omissione colpevole dell' ospedale psichiatrico
rispetto all' evento dannoso provocato dal paziente, in applicazione
dell' art. 2043 codice civile. nell' ipotesi di involuzione sarebbe
l' applicazione da parte del giudice dell' art. 2050 codice civile
che ammette, al fine di evitare la responsabilita', la prova di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; prova
impossibile per l' ente che abbia adottato una terapia "open door".
l' a. termina auspicando l' intervento del legislatore per poter
misurare in termini adeguati la responsabilita' civile degli istituti
| |
| | |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |