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Documento


90687
IDG750600096
75.06.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cian giorgio
tutela della controparte di fronte all' annullamento o alla ratifica del negozio
Riv. dir. civ., an. 19 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 538-568
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30607
teorico-sistematico; pratico
formale
il terzo, verso il negozio unilaterale posto in essere dal falsus procurator, e' tutelato secondo la disciplina dettata per il contratto; cio' perche' l' art. 1324 codice civile e' applicazione del principio espresso nell' art. 12 disposizioni preliminari. al terzo quindi, oltre all' interpellatio del dominus ed al risarcimento del danno, e' riconosciuto, ex art. 1393 codice civile, il potere di rigettare senza indugio l' atto proveniente da un rappresentante che non provi l' esistenza del suo potere. qualora non eserciti tale potere, il negozio unilaterale di diritto privato in senso stretto e' ratificabile al contrario di quanto accade per le dichiarazioni emesse nei confronti della pubblica amministrazione; la ratificabilita' degli atti processuali va risolta ex art. 182 codice di procedura civile. diversa e' l' ipotesi del negozio annullabile per errore o incapacita' di intendere e di volere in cui il terzo non puo' respingere l' atto ne' puo' ricorrere all' interpellatio. secondo l' a. si potrebbe ricorrere alla figura della verwirkung tedesca nella misura in cui se ne ammetta la validita' nel nostro ordinamento. comunque condizionare l' azione di annullamento alla riconoscibilita' o al riconoscimento della causa d' invalidita' non e' sempre una tutela sufficiente per la controparte nelle ipotesi in cui la stessa non possa impedire che l' atto viziato sia produttivo di effetti giuridici.
art. 1324 c.c. art. 1398 c.c. art. 1393 c.c. par. 180 bgb art. 182 c.p.c. par. 174 bgb
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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