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| IDG750600096 | |
| 75.06.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cian giorgio
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| tutela della controparte di fronte all' annullamento o alla ratifica
del negozio
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| Riv. dir. civ., an. 19 (1973), fasc. 6, pt. 1, pag. 538-568
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30607
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| teorico-sistematico; pratico
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| formale
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| il terzo, verso il negozio unilaterale posto in essere dal falsus
procurator, e' tutelato secondo la disciplina dettata per il
contratto; cio' perche' l' art. 1324 codice civile e' applicazione
del principio espresso nell' art. 12 disposizioni preliminari. al
terzo quindi, oltre all' interpellatio del dominus ed al risarcimento
del danno, e' riconosciuto, ex art. 1393 codice civile, il potere di
rigettare senza indugio l' atto proveniente da un rappresentante che
non provi l' esistenza del suo potere. qualora non eserciti tale
potere, il negozio unilaterale di diritto privato in senso stretto e'
ratificabile al contrario di quanto accade per le dichiarazioni
emesse nei confronti della pubblica amministrazione; la
ratificabilita' degli atti processuali va risolta ex art. 182 codice
di procedura civile. diversa e' l' ipotesi del negozio annullabile
per errore o incapacita' di intendere e di volere in cui il terzo non
puo' respingere l' atto ne' puo' ricorrere all' interpellatio.
secondo l' a. si potrebbe ricorrere alla figura della verwirkung
tedesca nella misura in cui se ne ammetta la validita' nel nostro
ordinamento. comunque condizionare l' azione di annullamento alla
riconoscibilita' o al riconoscimento della causa d' invalidita' non
e' sempre una tutela sufficiente per la controparte nelle ipotesi in
cui la stessa non possa impedire che l' atto viziato sia produttivo
di effetti giuridici.
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| art. 1324 c.c.
art. 1398 c.c.
art. 1393 c.c.
par. 180 bgb
art. 182 c.p.c.
par. 174 bgb
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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