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Documento


90706
IDG750600118
75.06.00118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dalmasso carlo m.
attivita' antisindacale ed art. 21 della costituzione
Orient. giur. lav., an. 22 (1973), fasc. 4, pag. 738-748
d713; d7113
pratico
formale
dopo aver affermato che lo sciopero c.d. a singhiozzo costituisce un fatto illecito, ed in particolare un sostanziale inadempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, l' a. sostiene che il datore di lavoro ha il diritto non soltanto di rifiutare la prestazione di lavoro irregolarmente offertagli e di non pagare ai dipendenti il salario dovuto per l' attivita' lavorativa prestata con modalita' fraudolente, ma anche d' impedire che i dipendenti, durante lo sciopero, si riuniscano in assemblea nei locali in cui ha sede l' impresa. l' a. conclude affermando che non costituisce condotta antisindacale l' avvertimento rivolto agli scioperanti che il fatto di trattenersi in quei locali per tenervi un' assemblea avrebbe potuto esporre loro a una denuncia all' autorita' giudiziaria; ma che anzi impedisce siffatta manifestazione di pensiero del datore di lavoro costituirebbe violazione dell' art. 21 della costituzione.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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