| 90706 | |
| IDG750600118 | |
| 75.06.00118 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| dalmasso carlo m.
| |
| attivita' antisindacale ed art. 21 della costituzione
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Orient. giur. lav., an. 22 (1973), fasc. 4, pag. 738-748
| |
| | |
| d713; d7113
| |
| pratico
| |
| formale
| |
| | |
| | |
| dopo aver affermato che lo sciopero c.d. a singhiozzo costituisce un
fatto illecito, ed in particolare un sostanziale inadempimento degli
obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, l' a. sostiene che il
datore di lavoro ha il diritto non soltanto di rifiutare la
prestazione di lavoro irregolarmente offertagli e di non pagare ai
dipendenti il salario dovuto per l' attivita' lavorativa prestata con
modalita' fraudolente, ma anche d' impedire che i dipendenti, durante
lo sciopero, si riuniscano in assemblea nei locali in cui ha sede l'
impresa. l' a. conclude affermando che non costituisce condotta
antisindacale l' avvertimento rivolto agli scioperanti che il fatto
di trattenersi in quei locali per tenervi un' assemblea avrebbe
potuto esporre loro a una denuncia all' autorita' giudiziaria; ma che
anzi impedisce siffatta manifestazione di pensiero del datore di
lavoro costituirebbe violazione dell' art. 21 della costituzione.
| |
| | |
| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
| |